DETENZIONE DOMICILIARE: ORA POSSIBILE ANCHE PER L’ULTRASETTANTENNE “RECIDIVO” dopo la Sent. Corte Cost. n.56/2021 del 09.03.2021 (dep. 31.03.2021)

A cura degli Avvocati Maria Angelini, Marilena Monaco e Piero Paesanti

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Su impulso del Magistrato di Sorveglianza di Milano è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame», e in subordine «nella parte in cui non prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame, salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti cessata o grandemente diminuita la pericolosità del soggetto».

Secondo la Corte Costituzionale la presunzione assoluta di un surplus di pericolosità soggettiva non è né attuale né specifica rispetto alla sussistenza delle ragioni che invece, alla stregua di una valutazione in concreto, potrebbero deporre in favore della esecuzione della pena nelle forme delladetenzione domiciliare.

Da ciò discende l’intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, anche in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale che considera contrarie agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. le preclusioni assolute all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.

Gli ordinari poteri discrezionali della magistratura di sorveglianza si riespandono, pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell‘art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull‘ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all‘articolo 99 del codice penal.

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