In questi giorni si dibatte intensamente sulla separazione delle carriere dei magistrati, e si tende a dare alla legge di riforma costituzionale, appena approvata dal Parlamento, un’etichetta di appartenenza partitica. Ma gli operatori del diritto sanno benissimo che la riforma “nasce da lontano”, e non è una riforma fine a se stessa, ma più correttamente può definirsi il compimento di un percorso di civiltà che prende vita all’indomani della nascita della nostra Repubblica e gradatamente giunge ai giorni nostri.
Da quando l’Italia ha scelto un regime democratico, si è avvertita da parte di tutte le componenti dottrinali e istituzionali l’esigenza di adeguare anche il codice di procedura penale, passando dal modello inquisitorio a quello accusatorio, comune a tutte le democrazie, dove il Giudice è terzo e indipendente, e la Pubblica Accusa – indipendentemente dal criterio di reclutamento o nomina – è parte, come lo è la Difesa.
Ovviamente il mutamento del processo penale ha avuto una gestazione lunga e travagliata e ha visto anche gli avvocati impegnati a favorire il cambiamento. Il 14 febbraio 1982 nasceva l’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che riuniva sotto un’unica organizzazione nazionale le varie Camere Penali locali che erano spontaneamente sorte nelle varie sedi di tribunale, con fine specifico di favorire il dialogo sulla cultura della giurisdizione e del “giusto processo”, e nel maggio 1986 anche a Taranto nasceva la locale Camera Penale, della quale ho anche io avuto l’onore di far parte come promotore e fondatore.
Il percorso verso la riforma del codice di procedura penale proseguiva, e il 25 ottobre 1989 entrava in vigore il codice di procedura penale (attualmente in vigore), nonostante una parte della Magistratura avesse insistentemente chiesto un rinvio di almeno due anni. Al netto delle diverse motivazioni che si esponevano contro l’entrata in vigore del nuovo codice, si percepiva chiaramente il disagio di chi non gradiva che il Pubblico Ministero fosse considerato parte paritaria nel processo; in molti Fori – compreso il nostro – alcuni Pubblici Ministeri si dichiaravano espressamente contrari a sedersi su un banco posto allo stesso livello della Difesa (in precedenza era posto più in alto), anche se molti altri magistrati vedevano con favore l’adeguamento del sistema processuale ai principî democratici; è di quel periodo l’intervista al compianto Dott. FALCONE che, intervistato sul tema del nuovo codice, parlava espressamente di sistema “spurio”, proprio perché in nessun ordinamento democratico il Pubblico Ministero era un “collega” del Giudice, e la piena operatività del codice di procedura penale non poteva prescindere dalla separazione delle carriere.
Dal 1989, quindi, iniziava il percorso di reale adeguamento del processo ai principî del sistema accusatorio, che veniva riconosciuto doveroso da tutti gli schieramenti politici – in teoria – ma che poi nella pratica determinava solo la promulgazione di leggi “cornice” ma non affrontava direttamente il problema della separazione delle carriere.
A distanza di 10 anni, nel 1999, è entrato in vigore il nuovo articolo 111 della Costituzione che, tra le altre cose, prevede espressamente il principio del giusto processo, con un giudice terzo e imparziale; ma nonostante la previsione costituzionale, tale sacrosanto principio rimaneva poi non portato a definitivo compimento, in quanto non si concretizzarono le condizioni politiche per attuare tale principio, con la separazione tra giudice e pubblico ministero.
Si giunge ai giorni nostri, con la riforma costituzionale approvata dal Parlamento, che finalmente attua il principio della reale terzietà del giudice con l’unico provvedimento possibile – la separazione delle carriere – e che sarà sottoposta al giudizio dei Cittadini col prossimo referendum.
La legge prevede carriere separate e, come riconosciuto da moltissimi insigni giuristi (magistrati, avvocati e professori universitari), non intacca l’autonomia e l’indipendenza né del giudice né del pubblico ministero, anzi ne rafforza il ruolo. Rafforza il ruolo del giudice perché non influenzato dal rapporto di “colleganza” col pubblico ministero, e pertanto più equidistante e terzo nell’autonomia decisionale; rafforza anche il ruolo del pubblico ministero, che rimane magistrato e come tale titolare di tutte le relative guarentige, sia nella fase del reclutamento che in quella dell’esercizio dell’azione penale, senza alcuna possibilità di ingerenza nel suo operato da parte di altri poteri dello Stato.
Basti leggere l’articolo 3 della Legge, che modifica l’articolo 104 della Costituzione, laddove la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati, siano essi giudicanti o requirenti, è espressamente affermata, facendo si che qualunque provvedimento successivo che possa in qualche modo minare tali guarentige, sarebbe inesorabilmente destinato ad essere cassato per illegittimità costituzionale.
Questa è la ricostruzione storica dei fatti. La separazione delle carriere è una naturale conseguenza della scelta di adottare anche in Italia un modello accusatorio, come in vigore in tutte le democrazie liberali del pianeta, ed alle quali ci onoriamo di appartenere.
Dispiace assistere oggi a una politicizzazione del problema, che vuole ostinatamente affibbiare alla legge di modifica costituzionale una etichetta di appartenenza partitica, dimenticando che in passato, con schieramenti politici diversi al governo, anche le opinioni sul tema erano diverse.
L’auspicio è quello che tutte le forze politiche abbandonino le posizioni di pura ideologia di partito, e che il dibattito e le informazioni ai Cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi sul quesito referendario, verta sulla bontà della norma e non sulla affezione o disaffezione in ordine alla paternità della stessa.
Michele Rossetti, Componente Osservatorio Scuole UCPI
Camera Penale Taranto Avv. P. Caroli